Codice Stradale
Titolo Quinto
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
Art.169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento
per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione
dei sedili, non può superare quello indicato nella
carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non
limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due
ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla
sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di
due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di et non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il
trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in
condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il
trasporto di soli animali domestici di piccola taglia, anche in numero
superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano
posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo
idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero
trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 242.400 a lire 969.600.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a
sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800.