| La circolare dispone che “ i Direttori
regionali vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza” dei
contenuti della circolare da parte delle competenti strutture
dell’Agenzia “ adottando, eventualmente, idonee iniziative per adeguare
l’attivita’ svolta”al dettato della circolare stessa. Il Regolamento
(CE) 998/2003 (all. 1), in vigore dal 03 luglio 2004, ha introdotto
importanti modifiche nel settore delle condizioni di polizia sanitaria
applicabili ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da
compagnia, modificando il quadro legislativo delineato dalla Direttiva
92/65/CEE del Consiglio. Il Ministero della Salute ha poi fissato per
decreto una deroga ai controlli che effettuano i Posti di Ispezione
Frontaliera (PIF), istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 93 del
3 marzo 1993, riguardanti le ipotesi di introduzione di cani, gatti e
furetti in numero superiore a cinque esemplari. Tale decreto, infatti,
attribuisce agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane i controlli sugli
animali, da effettuarsi contestualmente ai controlli sui viaggiatori,
quando il numero degli esemplari al seguito sia inferiore o uguale a
cinque. In tali ipotesi, gli uffici doganali dovranno condurre un
controllo puntuale sulla documentazione sanitaria che accompagna tali
esemplari, avendo cura di accertare la presenza del certificato
sanitario; in particolare, tale certificato, che deve accompagnare gli
animali provenienti dai paesi terzi, deve essere redatto, da un
veterinario ufficiale designato dall’autorita’ competente del paese
speditore o da un medico veterinario autorizzato dall’autorita’
competente e, successivamente, vistato da quella autorita’. Il
completamento delle parti VI e VII non e’ obbligatorio per l’ingresso
degli animali in Italia ma, qualora compilate, e’ sufficiente la
sottoscrizione di un veterinario abilitato all’esercizio della medicina
veterinaria nel paese di spedizione. La circolare “ richiama
l’attenzione sulla necessita’ che il certificato sanitario che
accompagna cani, gatti e furetti, provenienti da Paesi terzi, non
riportati nell’allegato II del Regolamento 998/2003 CE, risulti
compilata la parte V anche nella sezione relativa all’esame del sangue
(test sierologico) per la titolazione degli anticorpi nei confronti
della rabbia da parte di un Laboratorio autorizzato dall’Unione Europea,
con prelievo effettuato almeno tre mesi prima dell’introduzione
dell’animale”. Per i movimenti intracomunitari degli animali in
questione o nel caso di reintroduzione degli stessi nel territorio
comunitario, dopo aver soggiornato in un paese terzo, gli uffici
doganali accerteranno la presenza del passaporto, rilasciato da un
veterinario abilitato dall’"Autorita’ nazionale competente" del paese di
provenienza, contenente la descrizione dei dati identificativi
dell’animale e del proprietario e attestante l’avvenuta vaccinazione in
corso di validita’. Le condizioni poste per l’introduzione in Italia
dagli Stati membri possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra,
Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato
della Citta’ del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione
europea che tali Paesi applicano norme equivalenti a quelle dell’Unione
europea. “Qualora il funzionario doganale ritenesse necessario un
controllo fisico volto ad accertare l’identita’ degli animali, potra’
avvalersi della collaborazione e della consulenza del personale operante
presso il Posto di Ispezione frontaliera piu’ vicino all’Ufficio
doganale interessato, al fine di riscontrarne il tatuaggio (regime
transitorio previsto fino al 2011), o il sistema elettronico di
identificazione mediante inserimento sottocutaneo di un trasponditore
(microchip)”. La circolare ricorda che “ poiche’ la vaccinazione contro
la rabbia e’ di regola effettuata dopo i tre mesi di eta’, gli animali
di eta’ inferiore a tre mesi possono essere introdotti sul territorio
nazionale se vaccinati nei confronti della rabbia, subordinatamente alla
dichiarazione rilasciata dalle Autorita’ competenti nel paese di origine
attestante che la registrazione del vaccino consente la sua
utilizzazione anche su animali di eta’ inferiore a tre mesi, e sempre
nel rispetto del decorso termine di 21 giorni dal momento
dell’effettuazione del vaccino. L’ ingresso sul territorio nazionale
degli animali non vaccinati e’, al momento, preclusa”. Infine, secondo
la previsione dell’art. 7, gli animali della specie tropicale, gli
anfibi, i rettili, gli uccelli, i roditori e i conigli, individuati
dall’Allegato 1 - Parte C, non sono soggetti ad alcuna cautela con
riferimento alla patologia della rabbia, anche se condizioni particolari
potranno essere eventualmente definite per la prevenzione di altre
malattie. Previsioni differenziate sono dettate per il movimento degli
animali e per la loro reintroduzione dai paesi di cui all’allegato II,
parte B, sezione 2 e parte C verso il territorio della Comunita’ o verso
il Regno Unito, l’Irlanda, la Svezia e Malta. Nel primo caso e’
sufficiente il passaporto rilasciato da un veterinario ufficiale,
attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica, mentre nel
secondo il certificato deve attestare anche l’avvenuto test immunologico.
Gli animali provenienti dagli altri paesi terzi, se diretti verso gli
Stati membri, devono essere in regola sia con la profilassi antirabbica
sia con la titolazione degli anticorpi; inoltre, se destinati verso il
Regno Unito, l’Irlanda, la Svezia e Malta, possono essere tenuti in
quarantena a meno che non soddisfino tali condizioni dopo il loro
ingresso in Comunita’. ( circolare 51 del 12.12.2005) |